Al comma 505, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
d) al comma 8, il primo ed il secondo periodo sono soppressi.
Conseguentemente, dopo il comma 507, sono inseriti i seguenti:
507-bis. All'articolo 9, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le seguenti parole: «ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT).
507-ter. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».