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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.40. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/12/2013  [ apri ]
1865/XIII/1.40.

  Dopo il comma 418, aggiungere, in fine, il seguente:
  418-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis, le parole: «di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale», sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 4-ter».
   b) Dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  4-ter le agevolazioni tributarie previste dal comma 4-bis sono applicabili quando:
   1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra;
   2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
   3) l'acquirente o il permutante o l'enfiteuta, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento, salvo i casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari.

  Conseguentemente al comma 419, sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 15 per cento.