Dopo il comma 190, inserire il seguente:
190-bis. Per il miglioramento genetico del bestiame previsto dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 e svolto dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale quali uffici periferici dell'Associazione Italiana Allevatori, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per ciascun anno 2014 e 2015.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2014: -14.000;
2015: -14.000.