stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.19. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/12/2013  [ apri ]
1865/XIII/1.19.
inammissibile

  Dopo il comma 83 inserire il seguente:
  83-bis. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.