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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.18. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/12/2013  [ apri ]
1865/XIII/1.18.
inammissibile

  Dopo il comma 83 inserire il seguente:
  83-bis. Al fine di tutelare le specificità della pesca tradizionale e stagionale ed evitare i disagi che lo svolgimento di attività di pesca costiera può determinare nei confronti della navigazione da diporto, è consentita la pesca, con l'utilizzo dell'attrezzo denominato «ferrettara», purché di lunghezza non superiore a 2,5 chilometri e con una maglia di apertura non superiore a 180 millimetri, nel periodo dal 15 aprile al 31 agosto di ogni anno, nei limiti stabiliti dall'atto di abilitazione all'esercizio dell'attività, e comunque a una distanza di più di tre miglia dalla costa. Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a modificare il proprio decreto 21 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente comma. I proprietari delle unità di pesca abilitate all'utilizzo della ferrettara e del palangaro, nello svolgimento dell'attività di pesca, possono utilizzare e detenere a bordo uno solo di tali attrezzi. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono sanzionate ai sensi delle norme vigenti.