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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.16. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/12/2013  [ apri ]
1865/XIII/1.16.

  Al comma 63, aggiungere infine i seguenti periodi: Le disponibilità finanziarie dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto. A tal fine, a decorrere dal 1o gennaio 2014 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione di cui al secondo periodo ha validità annuale. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 50 euro se intendano esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 10 euro negli altri casi da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse di cui al secondo periodo pari al 60 per cento è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio.

Il Relatore