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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.13. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/12/2013  [ apri ]
1865/XIII/1.13.

  Dopo il comma 20, è inserito il seguente:
  «20-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
  “3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da tutti i soci accomandatari;
   b) nel caso di società di capitali qualora almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ed almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritto da soci in possesso di tale qualifica;
   c) nel caso di società cooperative qualora almeno la metà degli amministratori, che siano anche soci, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale”».

Il Relatore