Sostituire il comma 20 con il seguente:
20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente: alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2014: --
2015: -20.000;
2016: -20.000;
voce: Ministero degli affari esteri:
2014: --
2015: -12.800;
2016: -23.700.