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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.17. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/12/2013  [ apri ]
1865/XII/1.17.

  Sostituire i commi 144 e 145 con i seguenti:
  144. Dopo articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 62-ter.
(Sistema nazionale anagrafe degli assistiti).

  1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di innovazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituito in connessione con il sistema informativo realizzato dal ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 sul sistema di anagrafe nazionale degli assistiti (SANA).
  2. Il SANA costituito dalle anagrafi degli assistiti delle Regioni, dal sistema di interoperabilità e dalle connessioni con l'anagrafe della popolazione residente per questi ultimi due punti realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in accordo con il ministero della Salute e le Regioni in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA e per le ricadute in termini di migliori servizi per i cittadini, costituisce il basamento informativo nazionale alimentato dalle singole aziende sanitarie locali che mantengono la titolarietà dei dati di propria competenza e ne assicurano di concerto con la Regione di riferimento l'adeguato livello di aggiornamento.
  3. Il SANA assicura ad ogni azienda sanitaria locale per il tramite della Regione di riferimento la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative attività istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58 comma 2 del presente decreto
  4. Con il subentro del SANA l'azienda sanitaria cessa di fornire ai cittadini 11 libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978 n.833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri contenuti nel SANA secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 64 del presente decreto ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale copia cartacea degli stessi
  5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino o di modifica di qualsiasi altra componente del suo profilo anagrafico registrato nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente II SANA nel suo complesso ne garantisce immediata fruibilità pervia telematica alle aziende sanitarie locali interessate. Nessuna altra informazione in merito è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali
  6. Il SANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal ministero della Salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 con le modalità definite dal decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15 comma 25-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.
  7. Entro il 30 giugno 2014 con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:
   a) i contenuti del SANA, tra i quali debbono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice di esenzione e il domicilio;
   b) il piano graduale di subentro del SANA alle anagrafi e elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie a favore della loro convergenza entro i sistemi di anagrafe degli assistiti delle regioni partecipanti al SANA stesso, da completare entro il 30 giugno 2015;
   c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità del SANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale.

  145. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 è aggiunta la seguente lettera g) Sistema anagrafico nazionale degli Assistiti (SANA).