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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.9. in IV Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2013  [ apri ]
1865/IV/1.9.

  Dopo il comma 256 sono inseriti i seguenti:
  256-bis. Al fine di adottare misure di razionalizzazione della spesa, di ridimensionamento delle strutture e di riduzione delle spese di beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa del Ministero della Difesa, il Ministro delle Difesa effettua una ricognizione di tutti gli immobili di proprietà del medesimo ministero, comprese le basi logistiche e i circoli ricreativi, degli immobili affidati in concessione, dotati di impianti sportivi al loro interno.
  256-ter. Il Ministro della Difesa, a seguito della ricognizione di cui al comma precedente, presenta al Parlamento, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente i dati della ricognizione, la tipologia degli immobili dotati di impianti sportivi, il tipo di impianto presente, la tipologia di utenti, i prezzi per l'accesso agli impianti da parte di familiari e soggetti esterni all'amministrazione della difesa, i costi delle strutture, con un'analisi comparativa rispetto ad analoghe strutture civili insistenti sul medesimo territorio e di equivalente categoria.
  256-quater. Contestualmente alla presentazione della ricognizione di cui ai commi 1 e 2, il Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, presenta al Parlamento un Piano di valorizzazione degli immobili dotati di impianti sportivi oggetto del censimento, finalizzato al conseguimento di risparmi di spesa, che preveda:
   a) ove gli impianti sportivi non siano in uso esclusivo del solo personale militare in servizio per esigenze di addestramento o di svolgimento di attività fisico-sportiva, anche a livello agonistico, la valorizzazione economica anche mediante l'apertura al pubblico civile delle strutture e l'adeguamento delle relative tariffe ai prezzi di mercato, anche per il personale civile dell'Amministrazione della Difesa;
   b) la possibilità di stipulare convenzioni con le scuole e le università del territorio per l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento di attività sportiva.

  256-quinquies. Il Piano è adottato entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e deve essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari al fine di valutare la congruità del crono programma ai fini dell'ottenimento degli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica nonché la tipologia dei beni immobili individuati e la congruità delle tariffe rispetto ai valori di mercato per tipologia di beni similari.
  256-sexies. Nelle more dell'adozione del Piano è fatto, in ogni caso, divieto di utilizzo degli impianti sportivi dell'amministrazione della difesa, compresi quelli dati in concessione, per finalità diverse da quelle dello svolgimento di attività fisico-sportiva dei gruppi sportivi delle forze armate, del personale militare in servizio, di attuazione di accordi di collaborazione con istituti di formazione scolastica e universitaria e di attuazione della convenzione con il Comitato Olimpico Nazionale per regolare i rapporti riguardanti la realizzazione di infrastrutture sportive e militari e la relativa utilizzazione.