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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.8. in IV Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2013  [ apri ]
1865/IV/1.8.

  Dopo il comma 256 sono inseriti i seguenti:
  256-bis. Per le finalità di cui al comma 256 e al fine di adottare misure di razionalizzazione della spesa, di ridimensionamento delle strutture e di riduzione delle spese di beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa del Ministero della Difesa, il Ministro delle Difesa effettua una ricognizione di tutti gli stabilimenti balneari in uso al Ministero della Difesa, anche in affidamento a ditte esterne private.
  256-ter. Il Ministro della Difesa, a seguito della ricognizione di cui al comma precedente, presenta al Parlamento, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente i dati della ricognizione che deve specificare: l'ubicazione degli stabilimenti, l'elenco delle ditte private gestori e i relativi contratti di gestione, la presenza di impianti sportivi, il tipo di attività svolte, anche di tipo ricreativo, culturale e sportivo, gli aventi diritto all'ingresso e i prezzi applicati per l'accesso e per i singoli servizi offerti, compresi i servizi di ristorazione, in base al tipo di utente, i costi a carico dell'Amministrazione della Difesa e un'analisi comparativa rispetto ad analoghe strutture civili insistenti sul medesimo territorio e di equivalente categoria.
  256-quater. Contestualmente alla presentazione della ricognizione di cui ai commi 256-bis e 256-ter, il Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, presenta al Parlamento un Piano di valorizzazione degli stabilimenti balneari di proprietà e in uso all'Amministrazione della Difesa che preveda, in alternativa:
   a) la valorizzazione economica anche mediante l'apertura al pubblico civile degli stabilimenti balneari in uso all'Amministrazione della Difesa e l'adeguamento delle tariffe ai prezzi di mercato, anche per il personale civile e militare dell'Amministrazione della Difesa;
   b) la possibilità di affidamento in concessione, mediante il ricorso all'asta per la determinazione dei relativi canoni.

  256-quinquies. Il Piano è adottato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e deve essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari al fine di valutare la congruità del crono programma ai fini dell'ottenimento degli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica nonché la tipologia dei beni immobili individuati e la congruità delle tariffe rispetto ai valori di mercato per tipologia di beni similari.
  256-sexies. Nelle more dell'adozione del Piano, l'accesso agli stabilimenti balneari è consentito anche al pubblico civile. Conseguentemente, con provvedimenti dell'Amministrazione della Difesa, si provvede all'adeguamento della disciplina di accesso agli stabilimenti e all'adeguamento delle tariffe di ingresso, dei servizi, compresi quelli di ristorazioni, anche per gli utenti già aventi diritto all'ingresso alla data di entrata in vigore della presente legge.