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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3. in IV Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2013  [ apri ]
1865/IV/1.3.
inammissibile

  Dopo il comma 145, aggiungere il seguente:
  145-bis. Al fine di assicurare la riqualificazione del personale medico di ruolo della Guardia di finanza, determinando un significativo risparmio di spesa connesso alla cessata necessità di ricorrere a personale medico esterno in convenzione, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 35, comma 3, le parole «d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanità e formazione specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di sanità e formazione specialistica del Corpo della guardia di finanza,»;
   b) all'articolo 35, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
   c) all'articolo 36, comma 1, lettera d), dopo le parole: «disposizioni di cui» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 35 del presente decreto e».