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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10. in IV Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2013  [ apri ]
1865/IV/1.10.

  Dopo il comma 256 sono inseriti i seguenti:
  256-bis. Per le finalità di cui al comma 256 e al fine di adottare misure di razionalizzazione della spesa, di ridimensionamento delle strutture e di riduzione delle spese di beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa del Ministero della Difesa, il Ministro delle Difesa effettua una ricognizione di tutti gli immobili di proprietà del medesimo ministero, comprese le basi logistiche e i circoli ricreativi, degli immobili affidati in concessione, e degli stabilimenti balneo termali militari presso i quali il Servizio Assistenza e Benessere del personale, Direzione Generale per il Personale civile e lo Stato maggiore dell'esercito – ufficio affari generali, organizzano periodi di soggiorno estivi ed invernali riservati al personale civile e al personale militare ed i loro familiari, compresi i conviventi more uxorio.
  256-ter. Il Ministro della Difesa, a seguito della ricognizione di cui al comma precedente, presenta al Parlamento, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente i dati della ricognizione, la tipologia degli immobili adibiti a struttura ricettiva turistico alberghiera per i soggiorni estivi e invernali del personale civile e militare del Ministero della Difesa e dei loro familiari, anche conviventi, i prezzi dei soggiorni e i relativi costi delle strutture, con un'analisi comparativa rispetto ad analoghe strutture civili insistenti sul medesimo territorio e di equivalente categoria. Contestualmente alla presentazione della ricognizione di cui al presente comma e al comma precedente, il Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, presenta al Parlamento un Piano di valorizzazione e dismissione degli immobili oggetto della ricognizione e relativo cronoprogramma, finalizzato al conseguimento di risparmi di spesa, che preveda:
   a) ove l'immobile non possa essere dismesso per motivi legati ad esigenze operative dell'Amministrazione della Difesa, la valorizzazione economica anche mediante l'apertura al pubblico civile delle strutture e l'adeguamento delle tariffe ai prezzi di mercato, anche per il personale militare e civile dell'Amministrazione della Difesa;
   b) la dismissione degli immobili in aree di particolare pregio storico o naturalistico non adibiti agli scopi propri dell'Amministrazione della Difesa.

  256-quater. Il Piano è adottato entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e deve essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari al fine di valutare la congruità del crono programma ai fini dell'ottenimento degli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica nonché la tipologia dei beni immobili individuati e la congruità del prezzo di vendita rispetto ai valori di mercato per tipologia di beni similari.
  256-quinquies. Nelle more dell'adozione del Piano è fatto in ogni caso divieto di utilizzo degli immobili dell'amministrazione della difesa, compresi quelli dati in concessione, per finalità diverse da quelle proprie dell'Amministrazione della Difesa.