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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2013  [ apri ]
1865/II/1.6.

  Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
  260-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, che vengano mantenuti per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi, per il tempo necessario, gli immobili adibiti ad uffici del giudice di pace, soppressi, con competenza sui rispettivi territori.
  Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni, sono integralmente ed inderogabilmente a carico del bilancio dell'ente locale che stipula la convenzione.
  5-ter. Gli enti locali interessati, quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, possono richiedere al Ministro della giustizia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia nelle relative sedi.
  6. Entro 6 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156».