Dopo il comma 218, inserire i seguente commi:
218-bis. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse;
b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «Introdotto dall'articolo 1, comma 3,» sono aggiunte le seguenti: «e delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3».
218-ter. Agli oneri aggiunti derivanti dal comma 218-bis, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.