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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.16. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2013  [ apri ]
1865/II/1.16.

  Al comma 416, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 106-bis. (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato) – 1. Gli importi spettanti all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo, Gli importi del difensore restano determinati in base ai parametri approvati dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fino all'approvazione dei parametri di cui al periodo precedente, continuano ad utilizzarsi i parametri di cui al decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140».