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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.12. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2013  [ apri ]
1865/II/1.12.

  Dopo il comma 415, inserire il seguente comma:
  «415-bis. Al libro Quarto, Titolo III, capo I, del codice civile, dopo la sezione IV (DELLA VENDITA DI EREDITÀ) è inserita la seguente sezione:
  «Sezione IV-bis – Della vendita di azienda e di partecipazioni sociali.

Art. 1547-bis. Vendita di azienda. Nella vendita di azienda il termine di prescrizione dell'azione di cui all'articolo 1495 del codice civile è di cinque anni.

  Art. 1547-ter. Vendita di partecipazioni sociali. Nella vendita di partecipazioni sociali i diritti derivanti dai patti relativi alla consistenza, alle caratteristiche del patrimonio e alle prospettive reddituali della società si prescrivono in cinque anni».