Dopo il comma 415, inserire il seguente comma:
«415-bis. Al libro Quarto, Titolo III, capo I, del codice civile, dopo la sezione IV (DELLA VENDITA DI EREDITÀ) è inserita la seguente sezione:
«Sezione IV-bis – Della vendita di azienda e di partecipazioni sociali.
Art. 1547-bis. Vendita di azienda. Nella vendita di azienda il termine di prescrizione dell'azione di cui all'articolo 1495 del codice civile è di cinque anni.
Art. 1547-ter. Vendita di partecipazioni sociali. Nella vendita di partecipazioni sociali i diritti derivanti dai patti relativi alla consistenza, alle caratteristiche del patrimonio e alle prospettive reddituali della società si prescrivono in cinque anni».