Al comma 369, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo le parole: «collegio dei revisori» sono inserite le parole: «o del revisore»;
in fine, aggiungere il seguente periodo: «In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o dei revisore, a questi soggetti, ove ne sia accertata la responsabilità, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali; si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.»