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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.49. in I Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/12/2013  [ apri ]
1865/I/1.49.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  531-bis All'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila».