Aggiungere, in fine, il seguente comma:
531-bis All'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila».