stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.48. in I Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/12/2013  [ apri ]
1865/I/1.48.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  531-bis Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila.
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.