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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.34. in I Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/12/2013  [ apri ]
1865/I/1.34.

  Dopo il comma 310 aggiungere il seguente:
  310-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: è autorizzata la spesa, di 7,6 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA di un trattamento economico da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma si procede mediante un fondo alimentato annualmente con il 2 per cento delle somme riassegnabili del Fondo Unico Giustizia ai sensi del comma 7, dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.