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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.32. in I Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/12/2013  [ apri ]
1865/I/1.32.

  Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:
  309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'articolo 2 comma 7 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, siano riassegnate esclusivamente, per gli anni 2014 e 2015, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2014 e 2015 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui al comma 7, lettera a), lettera b), lettera c) dell'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere per 100 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.