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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.24. in I Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/12/2013  [ apri ]
1865/I/1.24.
approvato

  Dopo il comma 306 aggiungere i seguenti:
  306-bis. Sono abrogati l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico è quindi sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.
  306-ter. In attuazione di quanto disposto dal comma 306-bis del presente articolo e dall'articolo 5, comma 10-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. le diverse amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.