All'articolo 1, dopo il comma 305, aggiungere il seguente:
305-bis. Dopo l'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere il seguente:
2-ter. Ai fini di garantire l'efficienza e la funzionalità del sistema sicurezza e soccorso pubblico, le disposizioni di cui al precedente comma 2-bis, a decorrere dal 31 dicembre 2013, non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa ed al personale del Comparto Vigili del Fuoco e Soccorso pubblico.
Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:
419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «20,5 per cento».