Sopprimere il comma 169.
Conseguentemente, dopo il comma 310, aggiungere il seguente:
310-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono aggiunte le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nel limite massimo di 40 milioni di euro».