Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
216. 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione. L'istituto medesimo, per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti, della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese, nonché le modalità e i criteri di selezione per l'impiego, in aggiunta, dei medici con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni fiscali presso le aziende sanitarie locali e di coloro che risultano iscritti, a decorrere dal 1o gennaio 2008, nelle liste di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio di controllo per carenze dei medici di cui al periodo precedente. Fino all'adozione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008. In sede di approvazione della legge di bilancio, è determinata la dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, mediante la riduzione del 25 per cento delle risorse destinate a tal fine negli appositi capitoli di bilancio, per un importo complessivo non superiore a 52,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse rideterminate ai sensi del presente comma è destinata al rimborso forfetario all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.