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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.958. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.958.

  Dopo il comma 193, aggiungere il seguente:
  193. 1. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.

ex 1. 414.