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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.953. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.953.

  Dopo il comma 192-bis, aggiungere il seguente:
  192. 1. Gli interventi di cui al comma 192-bis, laddove possibile, sono realizzati di preferenza mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate. I nuovi impianti sportivi e le altre opere di edilizia e di urbanizzazione previsti dal presente comma non possono essere realizzati su terreni agricoli. Ai fini della presente disposizione si considerano terreni agricoli quelli qualificati tali dagli strumenti urbanistici attualmente vigenti nonché le aree comunque suscettibili di utilizzazione agricola alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 192-ter.

ex 0. 1. 5016. 11.