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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.922. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.922.

  Sostituire il comma 187, con il seguente:
  187. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è soppressa e posta in liquidazione. È istituita l'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia». L'Agenzia è dotata di autonomia, nei limiti stabiliti dal presente comma, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e dei consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, ai sensi delle disposizioni del presente comma e degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve diverse determinazioni statutarie. È suddivisa in dipartimenti interregionali e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea, A capo dei dipartimenti interregionali sono posti i consigli direttivi, composti dagli assessori regionali competenti per il territorio nel quale opera ciascun dipartimento. L'articolazione dell'Agenzia in dipartimenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine le regioni interessate mettono a disposizione dei dipartimenti interregionali e dell'Agenzia gli immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessari. L'Agenzia subentra all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Entro il 30 novembre 2014 ogni regione deve indicare al Ministero dello sviluppo economico se utilizza l'Agenzia quale organismo pagatore ovvero se conferma o istituisce un proprio organismo pagatore. Sono confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentiti i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è emanato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti princìpi e criteri:
   a) l'attività e l'organizzazione si ispirano a criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, di ampia flessibilità, di collegamento delle attività degli uffici, di garanzia dell'imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
   b) coincidenza dei dipartimenti interregionali dell'Agenzia, con particolare riguardo all'attività di organismo pagatore, con i bacini territoriali omogenei per quanto attiene le condizioni socio-economiche della popolazione, lo sviluppo delle attività agricole e le caratteristiche geomorfologiche del territorio;
   c) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia, che è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali;
   d) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti delle direzioni ministeriali aventi per oggetto i principali settori di attività dell'Agenzia, scelti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni a esso conferite. Il comitato direttivo è integrato con la partecipazione di un direttore generale regionale delegato da ogni dipartimento interregionale;
   e) previsione delle modalità di costituzione e di funzionamento dei consigli direttivi;
   f) svolgimento delle riunioni dei consigli direttivi presso le sedi istituzionali delle regioni che compongono il bacino territoriale di ogni dipartimento interregionale e sono presiedute, a rotazione, dall'assessore regionale competente per territorio. Gli assessori regionali che compongono il consiglio direttivo, nonché i direttori generali delegati dai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali che compongono il comitato direttivo non percepiscono nessuna ulteriore indennità oltre a quella già prevista per l'incarico di assessore regionale e di direttore generale;
   g) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti componenti il comitato direttivo dei poteri e della responsabilità della gestione dell'Agenzia. Essi rispondono del loro operato al Ministro dello sviluppo economico e ai consigli direttivi;
   h) definizione dei poteri di indirizzo e di vigilanza esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dai consigli direttivi che comprendono, oltre a quelli previsti dalle disposizioni citate all'articolo 2, comma 2: 1) l'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia; 2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; 3) l'acquisizione di dati e di notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; 4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
   i) definizione, tramite un'apposita convenzione da stipulare tra il Ministro dello sviluppo economico, i consigli direttivi e il direttore generale dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti, dei risultati attesi in un arco temporale determinato, dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da concedere all'Agenzia, delle strategie per il miglioramento dei servizi, delle modalità di verifica dei risultati di gestione, nonché delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero dello sviluppo economico la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
   l) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo, nonché di poteri autonomi per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla lettera p);
   m) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione tra l'Agenzia e altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro approvate dal Ministro dello sviluppo economico;
   n) previsione di un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità, previsione di un membro supplente e attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   o) istituzione di un apposito organismo preposto ai controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   p) determinazione di un'organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e attribuzione della facoltà di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, tramite regolamenti interni, adottati dal direttore generale dell'Agenzia e approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i consigli direttivi, devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione, nonché applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   q) facoltà del direttore generale dell'Agenzia di deliberare e di proporre all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i consigli direttivi, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

  Compete all'Agenzia lo svolgimento delle attività relative alle seguenti funzioni:
   a) gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti. A tale fine, l'Agenzia istruisce le domande di aiuto nel settore agricolo, verifica la loro eleggibilità, controlla il rispetto degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, esegue i pagamenti, recupera i debiti e esercita tutte le altre attività necessarie e previste per una buona gestione degli aiuti stessi;
   b) assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione delle politiche agricole e per la formazione e l'assistenza tecnica alle amministrazioni e agli enti deputati alla gestione degli aiuti;
   c) monitoraggio e valutazione delle politiche e valorizzazione dei risultati raggiunti;
   d) esecuzione delle forniture dei prodotti agro alimentari disposte dall'Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi. Svolge, inoltre, gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AGEA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti europei;
   e) intervento sul mercato agricolo e agro alimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di coprire la temporanea sovraccapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
   f) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con altri Paesi. Il direttore generale dell'Agenzia, di concerto con il comitato direttivo, redige e presenta annualmente al Ministro dello sviluppo economico e ai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, una relazione sull'attività svolta, che è trasmessa alle Camere dal medesimo Ministro, recante l'indicazione delle somme erogate e degli interventi effettuati. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede, nell'ordine:
   a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri competenti e dall'AGEA;
   b) mediante le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

  Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di lavoro dell'Agenzia. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:
   a) mediante le risorse finanziarie trasferite dagli enti, dalle amministrazioni e dagli organismi di cui al comma 2;
   b) mediante le entrate derivanti dai contratti stipulati con enti, amministrazioni o altri soggetti per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione;
   c) mediante un finanziamento annuale, calcolato tenendo conto dei vincoli di servizio, relativo alle spese di investimento e alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

ex 1. 2258.