Dopo il comma 186, aggiungere il seguente:
186-bis. La lettera b), dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) è sostituita dalla seguente: b) per l'anno 2014 la parte del reddito eccedente l'importo corrispondente al 35 per cento del reddito complessivo. Il limite massimo della quota di esenzione è di 25.000 euro.
186-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 186-bis, pari a 23,1 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.