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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.809. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.809.

  Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
  181-bis. Nell'ambito del progetto di smaltimento dell'arretrato civile, e per far fronte alle carenze di personale, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere a tempo determinato, previo espletamento di specifiche procedure selettive pubbliche, da concludersi entro il 31 dicembre 2014, lavoratori cassa integrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati, nonché gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, abbiano partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari e coloro che abbiano svolto il tirocinio formativo presso lo stesso Ministero in virtù dello stanziamento di cui all’ articolo 1, comma 25, lettera c) legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  181-ter. Agli oneri derivanti dal comma 181-bis e pari a 100.000.000 euro per ciascun anno del triennio, 2014, 2015 e 2016, si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 181-quater.
  181-quater. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

ex 1. 714.