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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.753. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.753.

  Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:
  167-bis. Al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, all'articolo 5, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno dieci società editrici di quotidiani»

ex 1. 2598.