Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:
162-bis. Per le Finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64 è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto. All'organizzazione del contingente si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.
Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2014, 2015 e 2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.