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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.725. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.725.

  Dopo il comma 161 aggiungere il seguente:
  161-bis. L'artico 1o 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:
  «1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:
   a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
   b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti e organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
   c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
   d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
   e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione Generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie;
   f) dagli stanziamenti determinati annualmente dalla legge di stabilità, con una autorizzazione di spesa di euro 250.000.000 per l'anno 2014.

  2. Le somme di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli di bilancio.
  3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime i finalità».

  Conseguentemente, al comma 162, sostituire le parole: 614 milioni di euro per l'anno 2014, con le seguenti: 364 milioni di euro per l'anno 2014.

ex 1. 2761.