Dopo il comma 139 aggiungere il seguente:
139-bis. Gli enti pubblici di ricerca e le università, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato, il cui costo non grava sul fondo di funzionamento ordinario, in quanto collocati su progetti di ricerca e a supporto dell'attività didattica oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4 bis del Decreto legislativo n. 368 del 2001.
Conseguentemente
dopo il comma 251 aggiungere il seguente:
251-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
dopo il comma 395, aggiungere i seguenti:
395-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: « 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2014»;
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
f) al comma 27:
1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
2. nell'ultimo periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
h) al comma 29, le parole: » 1o gennaio 2012« e le parole: »31 dicembre 2011« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: » 1o gennaio 2014«, »31 dicembre 2013«;
i) ai commi 30 e 31, le parole: »31 marzo 2012« e le parole »16 maggio 2012« sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: »31 marzo 2014«, »16 maggio 2014«;
l) al comma 32, le parole: »al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare«;
m) al comma 33 le parole: »successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare« sono sostituite dalle seguenti: »successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.«.
395-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: »20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »25 per cento”.