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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.701. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.701.

  Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
  139-bis. Al Testo Unico delle imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, del la lettera 1-bis) è abrogata:
   b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente: «Art. 15-bis. – (Detrazioni per adozione internazionale). – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.».

  139-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è abrogata.
  139-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

  Conseguentemente dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

ex 1. 2441.