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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.677. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.677.

  Dopo il comma 132 aggiungere i seguenti:
  132-bis. Al decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Le attività di cui al comma 1 includono le prestazioni di attività in lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 2 da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7»;
   b) al comma 1, lettera d), dell'articolo 2 dopo le parole: «degli edifici a rischio» sono aggiunte le seguenti: «di scuole, università o edifici penitenziari»;
   c) il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «5. I progetti di lavori di pubblica utilità, predisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dagli enti pubblici economici, sono corredati dalle delibere di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 468 del 1997, recanti gli impegni in ordine alle opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio»;
   d) all'articolo 2 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro 6 mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore subentra negli obblighi del promotore. Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato»;
   e) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 3-bis. – 1. Fatte salve le disposizioni che prevedono l'utilizzo di altri soggetti, possono esser utilizzati nei lavori di pubblica utilità i lavoratori destinatari di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ovvero destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale o altrimenti sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro.
  Art. 3-ter. – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3-bis da assegnare ai lavori di pubblica utilità si tiene conto preliminarmente della corresponsione tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto.
  2. L'assegnazione ai progetti di LSU dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei servizi per l'impiego competenti o attraverso richiesta nominativa da parte dell'organismo gestore del progetto. I lavoratori sono tenuti a rispondere alla convocazione da parte dei soggetti abilitati entro un termine di 6 giorni dal ricevimento della comunicazione»;
   f) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
  «1. Le amministrazioni pubbliche possono svolgere le attività di L.S.U. mediante l'utilizzo dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego o per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. In ogni caso le attività offerte per i LSU devono svolgersi in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici»;
   g) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. L'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali/assistenziali di cui all'articolo 3-bis non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. L'Ente utilizzatore o l'Organismo gestore fornisce tutte le informazioni necessarie, includenti il luogo di impiego, la data di inizio del rapporto, la durata del rapporto, la descrizione dell'attività.
  2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 3-bis, sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore».
  132-ter. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 40, 41, 42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:
  «40. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ovvero destinatario del trattamento straordinario di integrazione salariale o altrimenti sospeso dall'attività lavorativa e beneficiano di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decade dai trattamenti medesimi, qualora senza giustificato motivo:
   a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, o non lo frequenti regolarmente;
   b) di partecipare ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
   c) non accetti di essere impiegato nei lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468 del 1997, come modificato dal presente emendamento;
   d) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto;
   e) non riprenda in caso di richiamato in attività durante un periodo di sospensione dal lavoro con ammissione al trattamento di integrazione salariale.

  41. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, i responsabili della attività formativa o dei L.S.U., i datori di lavoro ovvero le agenzie per il lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
  42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione o le attività offerte per i LSU si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
  43. Nei casi di cui ai commi 40 e 41, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati»;
  44. La mancata comunicazione di cui al comma 41 è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

ex 1. 2439.