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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.624. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.624.

  Al comma 127-bis, lettera e), sostituire le parole: i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari con le seguenti: i lavoratori che hanno sottoscritto accordi di mobilità alla data del 31 dicembre 2011, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 raggiungano.

  Conseguentemente, dopo il comma 325, inserire il seguente:
  «325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

ex 0. 1. 5008. 9.