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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.609. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.609.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno indebitamente percepito prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) fino al 31 dicembre 2008, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi abbiano percepito, nell'anno 2013, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di importo pari o inferiore a 9.370,34 euro. Qualora i soggetti residenti all'estero, che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui presente comma, abbiano percepito, nell'anno 2013, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'IRPEF, di importo superiore a 9.370,34 euro, non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo indebitamente percepito. Tale recupero è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo”.

  Conseguentemente, al comma 524 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014.

ex 1. 2382.