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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.583. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.583.

  Dopo il comma 440, sono aggiunti i seguenti commi:
  440-bis. L'aliquota base della IUC di cui al comma precedente è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento. La disposizione opera a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comunali preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili;
  440-ter. La disposizione di cui al comma precedente opera per un numero di esercizi finanziari definito dal Comune con apposita deliberazione di Consiglio. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera precedente è assicurato interamente al Comune ove si trova l'immobile non censito, ed è utilizzato prioritariamente dall'ente per rimodulare l'imposizione fiscale immobiliare a carico:
   a) della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   b) della unità immobiliare ove risiedono disabili non autosufficienti o, in alternativa nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, purché con ISEE non superiore a 20,000 euro annui;
   c) degli immobili strumentali;
  440-quater. Le disposizioni di cui ai 440-bis e 440-ter integrano quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni.

ex 1. 1837