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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.579. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.579.

  Dopo il comma 439, inserire il seguente:
  439-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  17-bis. (Acquisti di servizi per via telematica).
  1. I soggetti passivi che intendono acquistare servizi pervia telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari pervia telematica e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito telematico o la fruizione di un servizio per via telematica attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. Il presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti.

ex 1. 2857