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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.578. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.578.

  Dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, le liti fiscali di valore non superiore a 20,000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2013 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
   a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2014 in unica soluzione;
   b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2014;
   c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2014. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2014 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi, i termini per la costituzione in giudizio;
   d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2014, un elenco delle liti pendenti per le quali e’ stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2014. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2014. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
   e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
   f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.

  Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ex 1. 2186