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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.572. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.572.

  Dopo il comma 425, aggiungere il seguente:
  425-bis. Per i debitori che intendono avvalersi delle modalità di definizione agevolata di cui al precedente comma, il cui reddito annuo lordo non supera i 28.000 euro, è concessa una rateizzazione della somma di cui al precedente comma 424, lettera a), fino a 36 rate, a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di accettazione della definizione di cui al comma 425.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione pari a circa 500 milioni di euro per l'anno 2014, al comma 511, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del quaranta per cento.

ex 1. 3214