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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.562. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.562.

  Dopo il comma 419 inserire il seguente:
  419-bis. Al fine di realizzare interventi per la difesa e la conservazione delle aree demaniali costiere e, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 5 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 5 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia della spiaggia nonché la manutenzione e il ripascimento del litorale dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti, dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.

ex 1. 504