Dopo il comma 395, aggiungere il seguente:
395-bis. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono soppressi. Le limitazioni riguardanti gli assegni bancari e postali, nonché gli assegni circolari, di cui ai commi 5, 8, 12 e 13 del predetto articolo 49 sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento».