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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.535. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.535.

  Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:
  392-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, la lettera l-bis) è abrogata;
   b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente: «Articolo 15-bisDetrazioni per adozione internazionale – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, (nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.».
  392-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è abrogata.
  392-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.
  392-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai precedenti commi da 392-bis a 392-quater, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

ex 1. 3196