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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.534. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.534.

  Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:
  392-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
  392-ter. Il decreto di cui al comma 392-bis può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di economia e finanza; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma precedente , rispetto a quello indicato nel Documento di economia e finanza. Il predetto decreto può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 392-bis, abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel DEF.
  392-quater. Il decreto di cui al comma 392-bis, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
  392-quinquies. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 392-bis è adottato qualora le condizioni di cui al successivo comma 392-ter ricorrano entro il 28 febbraio 2014.

ex 1. 3251