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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.518. in Assemblea riferita al C. 1865-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/12/2013  [ apri ]
1.518.

  Al comma 383, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, la controparte con la quale l'ente intende sottoscrivere, estinguere, ristrutturare, modificare un contratto in strumenti finanziari derivati è tenuta in via preliminare a fornire idonea documentazione contenente informazioni in merito alla determinazione del prezzo dell'operazione, evidenziando le diverse componenti di rischio, il dettaglio dei costi operativi ed ogni altro elemento considerato per definire l'importo dell'operazione. Verificata la completezza e la correttezza delle informazioni fornite dalla controparte, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.

ex 1. 1782