Al comma 379, capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma gli enti locali, nonché le aziende speciali e le istituzioni, che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie.