Dopo il comma 378, aggiungere il seguente:
378-bis. In caso di liquidazione di enti o società interamente posseduti da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso. La disposizione opera per il triennio 2014-2016 nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno.
Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.